Art. 2 — Compiti

Tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita, le biblioteche pubbliche statali hanno i seguenti compiti:

  • a)raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale;
  • b)conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;
  • c)acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificita' delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza;
  • d)documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti. I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. In particolare le biblioteche universitarie attuano il coordinamento con le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art2 · fonte del testo