Art. 7 — Osservatorio del libro e della lettura

L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attivita' e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:

  • a)studio del livello e delle modalita' di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;
  • b)studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
  • c)studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;
  • d)raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;
  • e)approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;
  • f)implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attivita' svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle gia' esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste. L'osservatorio del libro e della lettura e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da:
  • a)il direttore del CLL che lo presiede;
  • b)il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
  • c)cinque funzionari del Ministero per i beni e le attivita' culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
  • d)un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
  • e)un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • f)due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;
  • g)un rappresentante designato dall'ISTAT;
  • h)due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;
  • i)due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

Testo vigente dal 10 marzo 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34~art7 · fonte del testo