Art. 15 — Schedari, registri e bollettari

Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli articoli 8 e 10, ogni biblioteca deve possedere:

  • a)uno schedario delle pubblicazioni in continuazione e in collezione e uno schedario delle pubblicazioni periodiche (modelli 5a, 5b, 5c, 5d). Tali schedari integrano l'annotazione iniziale comunque riportata nel rispettivo inventario topografico di cui all'art. 8, comma primo, lettera b). Cio' fino a quando le raccolte non siano complete o non si sia, per qualsiasi motivo, cessato di aggiornarle;
  • b)un registro cronologico dei documenti smarriti o sottratti (modello 6), integrato da un catalogo alfabetico per autori e da un topografico;
  • c)un bollettario in duplice copia dei documenti ordinari ai librai (modello 7), con un indice alfabetico dei documenti medesimi. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli schedari, registri e bollettari, previsti dal presente articolo, sono assicurate dall'elaboratore.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art15 · fonte del testo