Art. 10 — Cataloghi

Ogni biblioteca deve possedere:

  • a)un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica;
  • b)un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca puo' essere sostituito dall'inventario di cui all'art. 8, comma primo, lettera a), quando sia redatto in forma descrittiva e sia corredato degli indici necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in serie unica;
  • c)un catalogo generale alfabetico per i periodici;
  • d)un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni;
  • e)un catalogo sistematico per i documenti moderni;
  • f)cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni, i documenti musicali, o altro materiale che non e' incluso nel catalogo generale. Le biblioteche possono, altresi', avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni piu' numerose o piu' significative e tenendo, comunque, conto di eventuali particolari esigenze dell'utenza. Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei cataloghi alfabetici. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall'elaboratore.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art10 · fonte del testo