Art. 9 — Comunicazione dei dati al centro elettronico
Gli uffici interessati debbono comunicare, in tempo utile, al centro elettronico di cui all'articolo 8, per ciascuno nominativo, tutti i dati necessari per la compilazione dei documenti di spesa, nonche' ogni variazione che intervenga successivamente. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per mezzo di messaggi trasmessi con terminale collegato con il centro elettronico. In tale caso, i dati debbono essere riportati su appositi modelli da far pervenire alla stazione di teletrattamento in tempo utile per le operazioni di trasmissione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
