Le richieste di fondi per le necessita' connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente. Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinche' i pagamenti agli aventi diritto vengono effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni. Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n.112.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art5 · fonte del testo