Art. 82 — Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento, nonche' ogni altra norma di contabilita' applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
