Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile del personale della Polizia di Stato e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato in attivita' di supporto presso uffici, reparti ed istituti si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, ancorche' riferite alle forze di polizia dipendenti anche dal Ministero della difesa, compreso l'art. 610 del predetto regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' del testo unico della legge sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato e delle relative norme di esecuzione. Tutti coloro che ricevono, direttamente o indirettamente, fondi da parte dei funzionari delegati o che li detengono in qualita' di cassieri sono tenuti a produrre la documentazione amministrativa necessaria per la prescritta rendicontazione a discarico delle somme accreditate ai predetti funzionari delegati. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.340, nonche' quelle previste dalle norme di contabilita' di Stato in materia di controllo sui rendiconti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art81 · fonte del testo