Art. 74 — Alloggi di servizio
Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti alle strutture interne ed agli arredi ed oggetti di casermaggio necessari per gli alloggi medesimi e per i relativi servizi e pertinenze strettamente connessi alla funzinalita' degli alloggi medesimi, sono a totale carico dell'Amministrazione. Per gli alloggi di servizio individuali, si applicano le disposizioni che disciplinano la materia.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
