Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti alle strutture interne ed agli arredi ed oggetti di casermaggio necessari per gli alloggi medesimi e per i relativi servizi e pertinenze strettamente connessi alla funzinalita' degli alloggi medesimi, sono a totale carico dell'Amministrazione. Per gli alloggi di servizio individuali, si applicano le disposizioni che disciplinano la materia.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art74 · fonte del testo