All'acquisto dei quadrupedi occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la ferratura e la bardatura dei cavalli, nonche' quelle per l'acquisto dei medicinali e per il trasporto, governo, mantenimento ed addestramento dei quadrupedi. L'impiego, il governo, la cura e la gestione dei quadrupedi sono disciplinati da appositi regolamenti, da approvarsi con decreti del Ministro dell'interno, come previsto dall'art. 31, primo comma, n. 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art75 · fonte del testo