Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorita':

  • a)al personale che ricopre gli incarichi indicati all'articolo 2, comma 1;
  • b)al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 1;
  • c)al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 2;
  • d)al personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 5, comma 1. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta. Il presente regolamento disciplina, altresi', l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unita' abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Testo vigente dal 14 febbraio 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314~art1 · fonte del testo