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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2001 al 2 febbraio 2006. 342 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La durata della concessione, di norma, non e' superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunita', in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate. Il canone annuo e' stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'Ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone e' adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa. L'amministrazione puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, e' previsto il versamento di cauzione il cui importo non puo' comunque essere inferiore a due annualita' di canone. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalita' di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;41~art7 · fonte del testo