Art. 9 — Maggiorazioni per esperienza professionale
Con decorrenza 14 luglio 1988, e' istituita una maggiorazione della retribuzione per il personale dell'area tecnico-amministrativa, avente lo scopo di remunerare l'esperienza professionale connessa all'esercizio di mansioni di collaborazione e di supporto all'area professionale. Al personale della 1a, 2a e 3a qualifica che alla data del 1 gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno due anni di effettivo servizio, o che maturi detto biennio nell'arco della vigenza contrattuale, vengono corrisposte le sottoindicate maggiorazioni annuali: 1a qualifica L. 1.500.000; 2a qualifica L. 2.000.000; 3a qualifica L. 2.900.000. Al personale della 4a, 5a, 6a e 7a qualifica le sottoindicate maggiorazioni competono a partire dal 4 anno di effettivo servizio: 4a qualifica L. 3.200.000; ((5a qualifica L. 3.800.000)); 6a qualifica L. 4.000.000; 7a qualifica L. 6.000.000. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono computate ai fini della corresponsione dell'indennita' di buonuscita.
Testo vigente dal 4 aprile 1992
