Con decorrenza 14 luglio 1988, e' istituita una maggiorazione della retribuzione per il personale dell'area tecnico-amministrativa, avente lo scopo di remunerare l'esperienza professionale connessa all'esercizio di mansioni di collaborazione e di supporto all'area professionale. Al personale della 1a, 2a e 3a qualifica che alla data del 1 gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno due anni di effettivo servizio, o che maturi detto biennio nell'arco della vigenza contrattuale, vengono corrisposte le sottoindicate maggiorazioni annuali: 1a qualifica L. 1.500.000; 2a qualifica L. 2.000.000; 3a qualifica L. 2.900.000. Al personale della 4a, 5a, 6a e 7a qualifica le sottoindicate maggiorazioni competono a partire dal 4 anno di effettivo servizio: 4a qualifica L. 3.200.000; ((5a qualifica L. 3.800.000)); 6a qualifica L. 4.000.000; 7a qualifica L. 6.000.000. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono computate ai fini della corresponsione dell'indennita' di buonuscita.

Testo vigente dal 4 aprile 1992

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1992

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1991 al 4 aprile 1992. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… dal 4 anno di effettivo servizio: 4a qualifica L. 3.200.000; 5a qualifica L. 3.tolto: 000aggiunto: 800.000; 6a qualifica L. 4.000.000; 7a qualifica L. 6.000.000. Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono computate ai fini della corresponsione dell'indennita' di buonuscita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409~art9 · fonte del testo