[1]Appartengono all'area professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. L'appartenente all'area professionale - in quanto tale provvisto dagli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, ((nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.)) Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli il dipendente appartenente all'area professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. L'area professionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:

[2]Qualifica Profilo - - 1a Professionale laureato Ingegnere 2a Professionale diplomato Perito La declaratoria delle mansioni, le modalita' di accesso, i requisiti culturali e le specializzazioni sono descritti nell'allegato 2. Nell'ambito delle qualifiche di professionale laureato, profilo ingegnere, e di professionale diplomato, profilo perito, sono previsti quattro livelli di professionalita'. Il passaggio dal 1 al 2 livello avviene dopo 3 anni di permanenza senza demerito nel livello iniziale. La permanenza puo' essere ridotta fino ad un anno in relazione all'esperienza professionale acquisita dal dipendente prima dell'assunzione. Il passaggio dal 2 al 3 livello e dal 3 al 4 livello avviene per selezione, secondo criteri stabiliti sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, rispettivamente dopo 3 e 6 anni di permanenza senza demerito nel livello immediatamente inferiore a quello da conferire. I passaggi di livello sono deliberati dal comitato direttivo, sentita la commissione del personale. Ai dipendenti inseriti nel 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di uffici professionali inseriti nelle strutture d'istituto o di settori omogenei di lavoro a carattere permanente con sovraordinazione al personale addetto. A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 12% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali. Ai dipendenti inseriti nel 3 e 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o di programmi finalizzati. A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 6% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.

Testo vigente dal 4 aprile 1992

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1992

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1991 al 4 aprile 1992. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… autonomia nell'esercizio della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di tolto: impiego aggiunto: pubblico impiego. Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli il dipendente appartenente all'area professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. L'area professionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409~art4 · fonte del testo