Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 7 sono attribuiti con decorrenza: 14 luglio 1988: 12% dell'incremento a regime; 1 luglio 1989: 60% dell'incremento a regime; 1 luglio 1990: totale incremento a regime.

Testo vigente dal 28 dicembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409~art16 · fonte del testo