Art. 16 — Aumenti stipendiali
Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 7 sono attribuiti con decorrenza: 14 luglio 1988: 12% dell'incremento a regime; 1 luglio 1989: 60% dell'incremento a regime; 1 luglio 1990: totale incremento a regime.
Testo vigente dal 28 dicembre 1991
