Art. 20 — Coperture assicurative
Per il personale dell'ente possono, con deliberazione del comitato direttivo, essere stipulate polizze assicurative che coprano i rischi dei danni civili derivanti da sentenze passate in giudicato e non imputabili a dolo o a colpa grave, per fatti connessi all'esercizio delle mansioni di istituto. All'onere di tali polizze i dipendenti concorrono per il 20%.
Testo vigente dal 28 dicembre 1991
