Per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in seguito definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite con apposito accordo decentrato a livello nazionale, in conformita' all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le prestazioni indispensabili e saranno individuate le professionalita' ed i relativi contingenti di personale tenuti ad assicurare il funzionamento dei servizi. In conformita' a tale accordo, l'ente individuera' i nominativi dei dipendenti, in servizio nelle aree interessate, tenuti a fornire le prestazioni indispensabili, comunicando alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero i nominativi inclusi nei contingenti. Sono definiti servizi pubblici essenziali ai fini del presente regolamento, i seguenti: servizi aerei di pronto soccorso; servizi aerei di trasporto organi, medicinali, materiale sanitario e personale medico; servizi aerei preposti alla sorveglianza del territorio; servizi aerei preposti alla protezione dell'ambiente; servizi aerei pubblici per il collegamento con le isole; servizi connessi allo svolgimento di indagini tecniche per incidenti aerei; servizi connessi alla emanazione di direttive di allarme in merito alla navigabilita' degli aeromobili.

Testo vigente dal 28 dicembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409~art21 · fonte del testo