Art. 21 — Servizi pubblici essenziali
Per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in seguito definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite con apposito accordo decentrato a livello nazionale, in conformita' all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le prestazioni indispensabili e saranno individuate le professionalita' ed i relativi contingenti di personale tenuti ad assicurare il funzionamento dei servizi. In conformita' a tale accordo, l'ente individuera' i nominativi dei dipendenti, in servizio nelle aree interessate, tenuti a fornire le prestazioni indispensabili, comunicando alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero i nominativi inclusi nei contingenti. Sono definiti servizi pubblici essenziali ai fini del presente regolamento, i seguenti: servizi aerei di pronto soccorso; servizi aerei di trasporto organi, medicinali, materiale sanitario e personale medico; servizi aerei preposti alla sorveglianza del territorio; servizi aerei preposti alla protezione dell'ambiente; servizi aerei pubblici per il collegamento con le isole; servizi connessi allo svolgimento di indagini tecniche per incidenti aerei; servizi connessi alla emanazione di direttive di allarme in merito alla navigabilita' degli aeromobili.
Testo vigente dal 28 dicembre 1991
