Art. 19 — Assistenza legale
La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio e' assunta a carico dell'ente; la scelta del collegio di difesa avverra' di intesa con il dipendente. Sono altresi' a carico dell'ente le spese sostenute dal dipendente, purche' opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento giudiziario. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al dipendente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'ente, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con delibera del consiglio di amministrazione, provvedera' al recupero delle spese sostenute nel giudizio.
Testo vigente dal 28 dicembre 1991
