Art. 14 — Innovazioni tecniche
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 dicembre 2017, n. 239.
Abrogato dal 25 marzo 2018
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 dicembre 2017, n. 239.
Abrogato dal 25 marzo 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1999 al 25 marzo 2018. 295 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In deroga all'articolo 4, in casi eccezionali di innovazione tecnica, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformita' di cui ali articolo 9 sia sistemato a bordo di una nave nazionale se, viene constatato, mediante prove o con altri mezzi, a soddisfazione dell'amministrazione, che il suddetto equipaggiamento e' efficace almeno quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformita'. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione le apparecchiature di radiocomunicazione facenti parte dell'equipaggiamento non devono creare interferenze nocive con altri apparati di radiocomunicazione. Le prove di cui al comma 1, sono effettuate senza discriminare l'equipaggiamento prodotto nel territorio dello Stato da quello prodotto in altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, rilascia un certificato per l'equipaggiamento di cui al comma 1. Tale certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contiene l'autorizzazione da parte dell'aniministrazione a tenere a bordo della nave l'equipaggiamento, e le eventuali restrizioni o disposizioni relative all'uso dell'equipaggiamento stesso. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, che consente la sistemazione a bordo dell'equipaggiamento di cui al comma 1, deve comunicare immediatamente alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea gli elementi relativi nonche' tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformita'. Se una nave di bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, che detiene a bordo un equipaggiamento di cui al comma 1, e' trasferita nelle apposite matricole o nei registri tenuti dalle autorita' periferiche, l'amministrazione accerta, se del caso anche con prove o dimostrazioni pratiche, che l'equipaggiamento e' efficace almeno quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 DICEMBRE 2017, N. 239
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-06;407~art14 · fonte del testo
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