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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1999 al 25 marzo 2018. 393 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'amministrazione puo' effettuare controlli a campione sull'equipaggiamento recante il marchio che si trova sul mercato e che non e' stato ancora sistemato a bordo in modo da verificarne la conformita' al presente regolamento. Per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi, i controlli possono essere effettuati anche dal Ministero dell'interno. I controlli a campione, che sono diversi da quelli previsti nei moduli per la valutazione della conformita' di cui all'allegato B, sono effettuati a spese del l'amministrazione controllante, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Dopo l'installazione a bordo di una nave nazionale di un equipaggiamento conforme al prescritto regolamento, l'amministrazione puo' effettuare la valutazione nel caso che prove operative di prestazione a bordo sono richieste dalle convenzioni internazionali per ragioni di sicurezza ovvero di prevenzione dell'inquinamento. Se tali prove costituiscono un duplicato delle procedure di valutazione della conformita' gia' eseguite, l'amministrazione non procede alla loro effettuazione, se il fabbricante dell'equipaggiamento o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunita' europea o il responsabile dell'immissione nella commercializzazione fornisce a richiesta della stessa amministrazione i rapporti relativi all'ispezione o prova. La valutazione di cui al comma 2 e' effettuata dall' l'amministrazione mediante la Commissione di cui al capo IV, articoli 25 e 26 della legge 5 giugno 1962, n. 616. Le disposizioni del presente articolo si applicano, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 5. Se si constata che l'equipaggiamento di cui al comma 1 non e' stato legittimamente munito o del marchio di cui all'articolo 11 o delle dichiarazioni di conformita' ovvero risulta privo di marchio o dichiarazioni di conformita', ovvero risulta difforme dall'equipaggiamento sottoposto all'esame CE del tipo, secondo la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 9, l'amministrazione assegna al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunita' europea o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. L'amministrazione adotta le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Gli oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 5 del presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunita' europea e del responsabile della commercializzazione dell'equipaggiamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 DICEMBRE 2017, N. 239

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-06;407~art12 · fonte del testo