Art. 2 — Bando di concorso
Il concorso e' indetto con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza con bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati:
- a)il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse;
- b)i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c)le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
- d)le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
- e)ogni altra prescrizione o notizia utile.
Testo vigente dal 19 febbraio 2004
