La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto rimane di competenza degli organi dello Stato. Rimane parimenti di competenza dei medesimi organi, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento. Resta altresi', sino alla data del 31 dicembre, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433
2Il D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle attribuzioni trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita la data del 31 dicembre, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 e il termine di 60 giorni di cui all'art. 20, con la data del 1 settembre 1996."
Testo vigente dal 7 settembre 1996
