Sono esercitate dalla provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono inoltre esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel presente articolo, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili e immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Testo vigente dal 17 settembre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;405~art3 · fonte del testo