[1]Nel libro dei proprietari dei carri bombolai, da istituirsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 145 del 1990, sono annotati:
- a)il cognome, il nome, la residenza e il domicilio del proprietario del carro ovvero, se trattasi di ente o di societa', la denominazione o la ragione sociale e la sede;
- b)i dati relativi all'identita' ed alle principali caratteristiche del veicolo, risultanti dal documento di circolazione;
- c)il numero complessivo delle bombole installate sul carro, specificando per ciascuna di esse i dati di cui all'art. 10;
- d)qualsiasi altra notizia che, a parere dell'ENI, possa efficacemente contribuire a realizzare le finalita' della legge. Il libro suddetto, prima dell'uso, dovra' essere vidimato dal presidente del comitato o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Testo vigente dal 15 settembre 2020
