[1]I fabbricanti e chiunque abbia immesso nel territorio nazionale bombole di capacita' superiore a litri 65, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 1990, sono tenuti a fornire all'ENI, ove richiesti, ogni dato disponibile concernente il numero delle bombole prodotte o importate, la capacita', il diametro, il peso a vuoto, la data di fabbricazione o di importazione. Le bombole di cui al comma 1 sono punzonate all'atto della prima revisione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il contributo speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 145 del 1990 e' dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole di eta' superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all'art. 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo e' determinato dal comitato in misura forfettaria, tenuto conto dell'eta' delle bombole, secondo i seguenti criteri:

  • a)valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi cinque anni;
  • b)costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacita' superiore a litri 65;
  • c)costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi cinque anni. Il contributo di cui al comma 3 e' trasmesso al fondo da parte dell'ENI.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1991 al 15 settembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404~art24 · fonte del testo