Art. 9 — S o r p a s s o
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 133.
Abrogato dal 17 novembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 133.
Abrogato dal 17 novembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1988 al 17 novembre 2010. 62 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al di sotto degli stessi non e' consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere la liberta' di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione. L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilita' di circolazione del primo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-05;404~art9 · fonte del testo
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