Art. 3 — Uso delle aree per decollo e atterraggio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 133.
Abrogato dal 17 novembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 133.
Abrogato dal 17 novembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1988 al 17 novembre 2010. 103 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi puo' disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorita' civili e militari. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimita' di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attivita' sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-05;404~art3 · fonte del testo
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