L'I.S.P.E.S.L. e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali. Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non piu' di un biennio. Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto. I requisiti, le modalita' di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'art. 28.

Testo vigente dal 14 luglio 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441~art12 · fonte del testo