Art. 86 — Affissioni
Articolo abrogato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54.
Abrogato dal 9 luglio 2012
Articolo abrogato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54.
Abrogato dal 9 luglio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2000 al 9 luglio 2012. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente e' autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si puo' prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art86 · fonte del testo
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