Art. 8 — Affissioni per pubblici spettacoli
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 99 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Alle affissioni per pubblici spettacoli e' applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facolta' di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti piu' favorevole. Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono altresi' applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art8 · fonte del testo
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