Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da piu' elementi, anche se separati tra loro, puo' dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformita' alla volonta' del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. La sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax. La dichiarazione medesima e' annotata senza altre formalita' nell'atto di nascita ed e' comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art36 · fonte del testo