Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino e' morto posteriormente alla nascita.

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art37 · fonte del testo