Art. 3 — Uffici separati
I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
