(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)). Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, per i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta comunica agli interessati che la dichiarazione risulta a tutti gli effetti validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 15, comma 2, e dalla copia della dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalita' previste nel comma 2. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne puo' chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all'art. 2, comma 8. Se le operazioni di cui all'art. 16, comma 2, sono state gia' effettuate, il sostituto di imposta ne da' comunicazione ai soggetti indicati nel comma 3, avvertendo che gli stessi dovranno effettuare direttamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potra' essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14 e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'art. 3, comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dalla copia della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 16, comma 2, il sostituto ne da' comunicazione agli eredi.

Testo vigente dal 8 dicembre 1993

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1992 al 8 dicembre 1993. 127 parole tolte, 40 parole aggiunte.

tolto: Qualora l'importo complessivo delle imposte dovute, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e delle prime rate d'acconto, sia superiore all'importo della retribuzione o della pensione, al netto anche delle ritenute non erariali, relativa al mese di gennaio o, in mancanza, a quella del primo mese intero successivo, il Centro autorizzato di assistenza fiscale comunica al sostituto di imposta ed ai contribuenti che non si procedera', in sede di ritenuta d'acconto relativa al mese di maggio, al conguaglio previsto dall'art. 3, comma 5. In tali casi gli importi saranno versati direttamente dagli interessati nei termini e con le modalita' previste per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per i versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale e per i versamenti degli accontiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 14, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395~art17 · fonte del testo