Art. 15 — Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale

Il Centro autorizzato di assistenza fiscale, con le modalita' previste nell'art. 3, commi 1 e 2, riceve le apposite dichiarazioni e le buste contenenti le schede di cui rispettivamente all'art. 14, comma 4, e all'art. 2, comma 7, controlla la regolarita' formale delle dichiarazioni, liquida le relative imposte compreso l'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e determina le rate di acconto. Il Centro di assistenza comunica al sostituto, indicato all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto. Tale comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all' art. 2, comma 2, e' consegnata, entro il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, ed entro il 15 maggio, agli altri sostituti di imposta. Per i soggetti amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro e dalle altre amministrazioni dello Stato la consegna avviene mediante supporti magnetici. I sostituti di imposta rilasciano al Centro di assistenza ricevuta dell' avvenuta comunicazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con lo stesso decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.(4) Entro il 15 maggio, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare, della dichiarazione dei redditi, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del Centro di assistenza stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.(3)(4) Il prospetto di liquidazione, di cui all'art. 3, comma 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10. ((5. Entro il mese di luglio, il centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi, comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni)) ((6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei prospetti di liquidazione))

Testo vigente dal 22 settembre 1998

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1994 al 22 settembre 1998. 49 parole tolte, 75 parole aggiunte.

… e determina le rate di acconto. Il Centro di assistenza comunica al sostituto, indicato tolto: all' art aggiunto: all'art. 14, comma 5, il risultato contabile finale della tolto: chiarazione aggiunto: dichiarazione di cui al comma 1, ai fini del conguaglio, a credito o a … 3, deve essere convalidato, mediante sottoscrizione, dal direttore tecnico responsabile di cui all'art. 10. aggiunto: 5. Entro il mese di luglio, il tolto: Centro di assistenza trasmette all'Amministrazione aggiunto: centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi tolto: su supporto magnetico e le buste contenenti le schede di cui all'artaggiunto: , comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, tolto: comma 7, secondo le modalita' stabilite nel decreto tolto: da emanare ai sensi dell'art. 8 del decreto del aggiunto: del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni aggiunto: 6. Le apposite dichiarazioni dei redditi tolto: di cui all'art. 14 edaggiunto: , i relativi prospetti di liquidazione delle tolto: imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale devono essere aggiunto: somme dovute in base alle stesse e le schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da parte del tolto: Centro aggiunto: centro di assistenza, per la durata prevista tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. tolto: L'Amministrazione aggiunto: L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioniaggiunto: , delle schede e dei prospetti di liquidazionetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395~art15 · fonte del testo