[1]1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 20 della legge il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato emanera' ogni anno un bando determinando criteri per la presentazione delle domande. Qualora la somma stanziata per l'esercizio in corso sia inferiore alle richieste, l'Amministrazione dara' precedenza alle domande i cui programmi siano meglio rispondenti agli obiettivi previsti dalla legge.

[2]Visto, Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BODRATO

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art72 · fonte del testo