Art. 5 — Aggiornamento dell'inventario delle risorse geotermiche
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Testo vigente dal 13 dicembre 1991
