1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie Sezioni periferiche. 2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse lo- cale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorita' statale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art2 · fonte del testo