[1]REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 896, RECANTE DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOMETRICHE.

[2]Art. 1 (Definizioni) 1. Ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per:

  • a)"risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici;
  • b)"fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo;
  • c)"sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici;
  • d)"usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonche' di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico;
  • e)"progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazio-ne di un obbiettivo energetico, comprendente l'insieme di attivita', opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico;
  • f)"ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonche' delle possibilita' tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonche' di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici;
  • g)"coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento;
  • h)"iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore;
  • i)"reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art1 · fonte del testo