In sede di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle provincie, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalla comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle ragioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 770

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Il D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver efficacia il presente articolo.

Testo vigente dal 6 aprile 1995

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 9 settembre 1988 al 6 aprile 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 770

    Il D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di aver efficacia il presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;395~art9 · fonte del testo