Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ed acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso. La commissione predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

Testo vigente dal 19 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393~art4 · fonte del testo