Art. 2 — Modalità

L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n. 443 del 1992. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I. Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il relativo bando deve indicare:

  • a)il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all'articolo 1, comma 1;
  • b)i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
  • c)le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
  • d)le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
  • e)ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalita' individuate nel titolo IV del citato decreto legislativo n. 443 del 1992. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Testo vigente dal 5 luglio 2002

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-30;132~art2 · fonte del testo