Art. 3 — Presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1, erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, nonche' dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
