Art. 3 — Presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1, erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, nonche' dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.

Testo vigente dal 18 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;393~art3 · fonte del testo