Art. 9 — Pubblicità dei presidi

L'elenco dei presidi autorizzati al commercio nel corso dell'anno e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 dicembre. E' vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati. La pubblicita' con qualsiasi testo o immagine dei presidi e' soggetta ad autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il Ministero, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, diffida la ditta produttrice e, nei casi piu' gravi, dispone la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8.

Testo vigente dal 13 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-06;392~art9 · fonte del testo