Art. 9 — Pubblicità dei presidi
L'elenco dei presidi autorizzati al commercio nel corso dell'anno e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 dicembre. E' vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondono a quelli approvati. La pubblicita' con qualsiasi testo o immagine dei presidi e' soggetta ad autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il Ministero, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, diffida la ditta produttrice e, nei casi piu' gravi, dispone la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8.
Testo vigente dal 13 novembre 1998
