Art. 5 — Presentazione di controdeduzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'atto di comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente entro dieci giorni, invitandolo a produrre, entro sessanta giorni, eventuali controdeduzioni al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;391~art5 · fonte del testo
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