Art. 2 — Presentazione dell'istanza
Articolo abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Articolo abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1994 al 19 marzo 2005. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo di invenzione industriale deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;360~art2 · fonte del testo
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