Art. 7 — Norme finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.

Testo vigente dal 12 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-03-23;117~art7 · fonte del testo