Art. 2 — Norme generali

Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, associato e di ricercatore il rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientificodisciplinari, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze. I relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica. La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'articolo 1, comma 1, e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientificodiscliplinare o di settori affini indicati nel bando. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Ogni candidato compila il modulo della domanda fornito per via telematica indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale e ne stampa una copia che, debitamente firmata, consegna all'universita' che ha bandito il concorso. L'universita' provvede alla validazione informatica delle domande inviate per via telematica. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente. I dati relativi alle domande sono resi disponibili dagli atenei per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza del predetto obbligo. Il decreto di cui al comma 1 indica la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, nonche' stabilisce le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Puo' essere, inoltre, prevista la determinazione di un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata valutazione dei candidati. Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui al comma 14, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

  • a)originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico;
  • b)apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
  • c)congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
  • d)rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica;
  • e)continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientificodisciplinare. Per i fini di cui al comma 7 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
  • a)l'attivita' didattica svolta;
  • b)i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
  • c)l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
  • d)i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
  • e)l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientificodisciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
  • f)l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
  • g)il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Le universita', con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative dei criteri di cui al comma 7. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
  • a)due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;
  • b)una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura di posti di professore associato. Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva. La prova orale di cui al comma 11, lettera a), le prove di cui lettera b) del medesimo comma, nonche' la prova di cui al comma 12, sono pubbliche. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese la pubblicita' delle date di svolgimento delle prove di cui al comma 11 e le comunicazioni agli atenei e al Ministero di cui agli articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 4, comma 9.

Testo vigente dal 11 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-19;390~art2 · fonte del testo