Art. 4 — Ordinamento della Sovraintendenza centrale
Il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale e' coadiuvato da due vice direttori da lui prescelti nell'ambito del personale inquadrato nella Sovraintendenza centrale stessa, di cui uno tra i funzionari della Polizia di Stato ed uno tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Uno dei due vice direttori e' delegato dal prefetto direttore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il prefetto direttore puo' inoltre delegare ai vice direttori l'esercizio di proprie attribuzioni. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale e' istituito un ufficio di direzione in cui prestano servizio appartenenti alle Forze di polizia indicate nell'art. 5, nonche', per specifici compiti logistici, tecnici ed amministrativi, anche appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comandati presso la stessa Sovraintendenza. L'ordinamento interno della direzione e' stabilito con provvedimento del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 12 febbraio 1991
