Art. 5 — Compiti del consiglio

Sono di competenza del consiglio:

  • a)la predisposizione dello schema di programma annuale di attivita' dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • b)l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;
  • c)la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni;
  • d)l'approvazione dei capitolati generali;
  • e)l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;
  • f)l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonche' degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;
  • g)l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;
  • h)l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;
  • i)l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;
  • l)l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, nonche' la relativa dotazione organica;
  • m)le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto. Il consiglio puo' esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art5 · fonte del testo